Trattamento d’infortunio per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato.
Dal 1° al 14° giorno compreso, l’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav, salvo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 T.U. – D.P.R. 1124 del 30/6/1965), sarà tale da assicurare un trattamento, tra indennità di legge ed integrazione, pari al 90% del salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e superminimi aziendali.
Dal 15° giorno l’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav dovrà essere pari alla differenza tra l’indennità di legge e il salario reale, inclusi gli scatti di anzianità e superminimi aziendali.
Trattamento di infortunio per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato.
L’integrazione salariale corrisposta dalla Cimiav sarà tale da garantire, tra indennità di legge e integrazione, il 90% del salario reale, inclusi scatti di anzianità e supermini aziendali.
Gli operai hanno diritto ad un indennizzo massimo, nell’anno, di n. 45 giorni