
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato, che si avvalgono del congedo parentale per maternità/paternità di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. astensione facoltativa), in costanza di rapporto, é riconosciuta un’indennità economica integrativa all’indennità di legge erogata dall’INPS pari al 40 per cento del minimo retributivo della II area per un massimo di 6 (sei) mensilità fruibile fino al raggiungimento dei 6 (sei) anni di età del bambino ovvero 6 (sei) anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.
L’indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi.
Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all’Ente la seguente documentazione:
- – modulo di richiesta (scaricabile dal nostro sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- – copia di documento di identità in corso di validità;
- – copia completa della domanda inoltrata all’INPS;
- – copia completa della domanda inoltrata al datore di lavoro;
- – copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene richiesta l’indennità, da cui risultal’importo erogato dall’INPS (nel caso di richieste di astensione su più mesi, il lavoratore invierà il primo cedolino congiuntamente con il modulo di richiesta, ed i successivi cedolini con invii separati a cadenza mensile).
Tale documentazione deve essere inviata all’Ente, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui è stata presentata la domanda all’INPS, tramite Raccomandata A/R o Posta elettronica con conferma di ricezione utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale (Esempio: la data di presentazione della domanda inoltrata all’INPS è il 01/02/2023; il termine ultimo per la presentazione della richiesta all’Ente è il 01/03/2023).
L’Ente erogherà gli importi dovuti entro il mese di aprile dell’anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all’Iscritto) o tramite l’invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta.
Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di astensione richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sara’ proporzionalmente ridotta.






