EBAN-REGOLAMENTO PRESTAZIONE RISCHIO VITA

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Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’erogazione della presta-

zione in favore degli operai agricoli e florovivaisti assunti a tempo indeterminato in

attuazione dell’art. 66 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio

2022 e dell’accordo tra le Parti Sociali del 30 novembre 2022.

La prestazione Rischio Vita ha lo scopo di garantire uno strumento che consenta

collettivamente e mutualisticamente la copertura economica relativa alla previsio-

ne posta dal C.C.N.L. di fornire una prestazione assistenziale, tramite erogazione di

un capitale, agli eredi di cui all’art. 536 cc, nel caso di decesso dei lavoratori dipen-

denti con contratto a durata indeterminata in costanza del rapporto di lavoro.

La prestazione — nella misura massima definita dall’accordo delle Parti Sociali del

30 novembre 2022 in 20.000,00 euro — è riconosciuta nei limiti dei fondi stanziati

annualmente dall’EBAN con apposita delibera del Comitato di Gestione. L’indennità

può dunque essere corrisposta in misura inferiore ai 20.000,00 euro, qualora non ci

sia capienza nelle risorse stanziate rispetto alle istanze pervenute.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione all’EBAN dei lavoratori/lavoratrici avviene automaticamente mediante il

versamento dei contributi dovuti all’Ente da parte delle Aziende iscritte, tramite le

denunce contributive obbligatorie all’INPS.

 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni gli eredi legittimari degli operai assunti a tempo inde-

terminato — sia full time che part time, inclusi gli operai apprendisti — dipendenti

di Aziende agricole e florovivaistiche che siano in regola con i versamenti dei contri-

buti dovuti all’EBAN per l’anno precedente a quello in cui maturano il diritto all’ero-

gazione delle relative indennità.

La prestazione spetta solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei con-

tratti provinciali e/o regolamenti delle Casse extra legem/Ebat.

La prestazione non viene riconosciuta nei casi in cui l’evento sia già tutelato da ana-

loga prestazione da parte del sistema di bilateralità agricolo nazionale, come nell’i-

potesi di decesso per infortunio sul lavoro, evento già tutelato dal Fondo Integrativo

Sanitario Agricolo (FISA).

Le prestazioni spettano solo per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2023.

Le relative pratiche potranno essere presentate solo a partire da tale data e non

oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento, pena la

loro inammissibilità.

La prestazione è unica a prescindere dal numero degli eredi legittimari.

 

ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell’evento e/o per la verifica della veridicità della do-

cumentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l’EBAN avrà sempre la facol-

tà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto da parte degli eredi legittimari dell’operaio agricolo o florovivaista, assunto

a tempo indeterminato, di presentare la documentazione richiesta o l’opposizio-

ne agli eventuali accertamenti decisi dall’Ente, comportano la decadenza del diritto

all’indennità.

REVISIONE DELLA PRATICA

Gli aventi diritto possono richiedere all’ EBAN la revisione della pratica entro 60

(sessanta) giorni dalla data della lettera di liquidazione/sospensione/rigetto.

In caso di mancato accoglimento dell’istanza di revisione, è facoltà degli aventi dirit-

to promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi

alla decisione dell’Ente.

 

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai

sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo

della gestione della prestazione e del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all’instaurazione di tale

rapporto e all’erogazione della prestazione che, senza i dati richiesti, potrebbe non

essere (in tutto o in parte) erogata.

Sul sito dell’EBAN è disponibile l’informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli

artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La gestione di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell’intervento assistenziale da

parte dell’Ente non consente allo stesso di definire in anticipo la misura della pre-

stazione, giacché la stessa dipende dall’ammontare delle risorse stanziate annual-

mente a tale scopo e dal numero totale di domande presentate per quell’anno ed

accolte.

Il Comitato di Gestione stabilirà annualmente l’importo degli acconti e dell’eventua-

le conguaglio entro il mese di aprile dell’anno successivo da liquidare a tutti i richie-

denti aventi diritto.

Il Fondo, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della proce-

dura indicata nel presente regolamento, provvederà a liquidare le somme come di

seguito indicato:

un acconto nella misura stabilita annualmente dal Comitato di Gestione

all’accoglimento della domanda;

l’eventuale conguaglio entro il mese di aprile dell’anno successivo.

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