
Come da contratto provinciale di lavoro (art. 20):
Art. 20 – Riassunzione
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto
ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende,
con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e
successive modifiche ed integrazioni.
I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi-
tuiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.






